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Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Stato 38 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'importo dell'assegno è di: a) lire duecentocinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del

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dal cinquanta al settantanove per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire ottomila; con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per

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punito con la ammenda da, lire duemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa l'importo

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novantunesimo giorno, rispettivamente a lire novecento e a lire cinquecentoventicinque.

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Per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire

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mensili: con grado di inabilità dal cinquanta al settantanove per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire cinquemila; con grado di inabilità dal

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L'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di

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l'ammenda sino: a lire ventimila quando le persone da essi dipendenti comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a

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L'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire trentamila, se vivente a carico del defunto, e di

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, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda è da lire ottomila a lire quarantamila.

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volta tanto, nelle seguenti misure: a) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a diciotto anni di età o inabili al

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L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire ottantamila.

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I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.

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conoscenza per ragioni d'ufficio. In caso di violazione, del segreto sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non si tratti

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ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini dello art. 1 del regio

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assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è fissato in lire trecentodieci e la quota

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trasmetta copia all'autorità di pubblica sicurezza, è punito con un'ammenda da lire mille a lire quattromila.

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lettere a) e o) dell'art. 205, nelle misure seguenti: per i lavoratori di età superiore a sedici anni, lire settecento; per i lavoratori di età non

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polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia

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della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i

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Gli assegni di cui alle lettere a), b), c), sono aumentati di lire ventimila per ogni ascendente, fino al massimo di due, vivente a carico del

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Gli assegni di cui alle lettere a), 5) e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del

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Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire quindicimila e ventimila per ogni figlio avente diritto fino al

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Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino

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Le rendite mensili sono arrotondate alla decina più prossima: per eccesso quelle uguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle

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spese dell'assicurazione, è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

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I datori di lavoro contravventori alle disposizioni del presente titolo sono puniti con ammenda fino a lire ottantamila, salvo i casi nei quali siano

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l'ammenda fino a lire centoventimila, salvo che il fatto non costituisca, reato più grave.

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dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito con l'ammenda sino a lire quattrocentomila.

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, calcolata sull'anzidetta retribuzione annua di lire trecentosettantamila.

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rendita è integrata, secondo le disposizioni dell'art. 76, da un assegno mensile di lire trentamila per tutta la durata di detta assistenza.

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assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire trentacinquemila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa

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Sono puniti con l'ammenda fino a lire quarantamila: a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi

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autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire quindicimila, per

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un salario annuo di lire trecentosettantamila.

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riliquidate, con decorrenza 1° luglio 1962, sulla base di una retribuzione minima pari a lire trecentosettantamila annue.

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